L'articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: "Art. 64 Protezione dei lavoratori autonomi 1. I lavoratori autonomi che svolgono attivita' che comportano la classificazione come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.".

Testo vigente dal 31 agosto 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-05-26;241~art14 · fonte del testo