Il GEIE non e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi. Il GEIE residente nel territorio dello Stato e quello non residente avente nello Stato una stabile organizzazione debbono presentare la dichiarazione dei redditi agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi dovute dai membri del Gruppo, secondo le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e tenere le scritture contabili prescritte nel titolo II del decreto stesso. Il GEIE e' obbligato altresi' ad effettuare le ritenute previste nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed a presentare la dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto stesso. I redditi e le perdite del GEIE, determinati secondo le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Ai fini dell'applicazione delle imposte nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato si considerano prodotti nel territorio stesso i redditi e le perdite imputati ai membri non residenti. Le ritenute subite dal GEIE sono comunque a titolo di acconto e si scomputano dall'imposta personale dovuta da ciascun membro. La quota di reddito o di perdita derivante ai soggetti residenti dalla partecipazione in un GEIE non residente nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o del reddito delle persone giuridiche. Si applicano le disposizioni degli articoli 15 e 92 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 maggio 1993, n. 140, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192

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Il D.L. 14 maggio 1993, n. 140, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192, (in G.U. 18/6/1993 n. 141), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle societa' e associazioni di cui dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa al periodo di imposta 1992 e' prorogato al 15 luglio 1993. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni e' prorogato al 18 giugno 1993.

Testo vigente dal 19 giugno 1993 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 giugno 1993

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 1991 al 19 giugno 1993. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… dicembre 1986, n. 917, sono imputati a ciascun membro, agli effetti delle imposte ivi tolto: indi- cate aggiunto: indicate, indipendentemente dall'effettiva percezione, nella proporzione prevista nel rispettivo contratto di gruppo o, in …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 14 maggio 1993, n. 140, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192

    Il D.L. 14 maggio 1993, n. 140, convertito con modificazioni dalla L. 18 giugno 1993, n. 192, (in G.U. 18/6/1993 n. 141), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e delle societa' e associazioni di cui dei Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, relativa al periodo di imposta 1992 e' prorogato al 15 luglio 1993. Il termine per i versamenti delle imposte, delle rate di imposte e delle altre somme dovute con riferimento a tali dichiarazioni e' prorogato al 18 giugno 1993.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-23;240~art11 · fonte del testo