Art. 2 — Campo di applicazione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 187.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 187.
Abrogato dal 14 dicembre 2021
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2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 24 marzo 2011 al 14 dicembre 2021. 170 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il presente decreto si applica ai contratti di acquisizione di veicoli adibiti al trasporto su strada, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c), stipulati:
tolto: a) dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), nei casi in cui sono assoggettati all'obbligo di applicare le procedure di appalto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
tolto: b) dagli operatori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), che assolvono obblighi di servizio pubblico, nel quadro di un contratto di servizio pubblico, ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007, di importo superiore alle soglie definite all'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. Il presente decreto non si applica ai contratti di acquisizione dei veicoli di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 aprile 2008, nel caso in cui detti veicoli non siano stati assoggettati all'omologazione tipo o ad omologazione individuale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 187
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-03-03;24~art2 · fonte del testo
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