Art. 2 — Reclutamento
Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 e 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 i quali, stabilendo il celibato o nubilato o la vedovanza come requisiti per il reclutamento o l’ammissione ai corsi regolari di accademie, istituti e scuole della Guardia di finanza, violano il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza agli uffici pubblici (art. 51, terzo comma, della Costituzione), incidendo altresì indebitamente, in via indiretta ma non meno effettiva, sul diritto di contrarre matrimonio (di cui agli articoli 2 e 29 della Costituzione ed, espressamente, articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e articolo 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; nonché, oggi, anche articolo 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000) o sul diritto a non essere sottoposti ad interferenze arbitrarie nella vita privata (proclamato nell’articolo 12 della Dichiarazione universale e nell’articolo 12 della Convenzione europea; e vedi, oggi, anche l’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea): l’uso della discrezionalità del legislatore nella determinazione dei requisiti per l’accesso ai pubblici uffici deve, infatti, essere soggetto a scrutinio più stretto di costituzionalità quando non è in discussione solo la generica ragionevolezza delle scelte legislative, in relazione ai caratteri dell’ufficio, ma l’ammissibilità di un requisito la cui imposizione si traduce, indirettamente, in una limitazione all’esercizio di diritti fondamentali. La previsione, tralaticia ma costantemente confermata, del requisito dell’assenza di vincolo coniugale per accedere a impieghi militari – come pure le norme che tuttora disciplinano il matrimonio dei militari – appaiono il residuo di una concezione tradizionale dell’ordinamento militare del tutto estranea e contrastante con i principi della Costituzione. - Per la dichiarazione di incostituzionalità, per ragioni analoghe, di altre disposizioni prescriventi come requisito di accesso in corpi militari l'essere «senza prole», sentenza n. 332/2000 richiamata. - Sulla non recessività della garanzia dei diritti fondamentali di fronte alle esigenze della struttura militare, citata sentenza n. 449/1999.
Art. 7 Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza · Art. 2 Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza · Art. 1 Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole; b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l…
Art. 7 Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 35 Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate · Art. 4 Disposizioni sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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5 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2006 al 9 ottobre 2010. 7 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL.aggiunto: IL D.LGS. tolto: 11 APRILE 2006 aggiunto: 15 MARZO 2010, N. tolto: 198 aggiunto: 66 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-01-31;24~art2 · fonte del testo
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