Art. 32 — Principi generali e metodi di calcolo per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 23 giugno 2001 al 1 gennaio 2006. 386 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per effettuare la verifica di cui all'articolo 30, si applicano i principi generali di cui al titolo IV a livello dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione di uno Stato terzo. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' controllata da un'impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale nel territorio della Repubblica che e' soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato, ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, ovvero che, sebbene non soggetta al predetto obbligo, redige il bilancio consolidato in conformita' alla citata disposizione, la verifica della solvibilita' della controllante e' effettuata applicando il metodo di cui all'articolo 14. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' controllata da un impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale in un altro Stato membro soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 91/674/CEE, la verifica della solvibilita' della controllante e' effettuata applicando il metodo di cui all'articolo 14. Se l'impresa di assicurazione di cui all'articolo 2, comma 1, 1ettera b), e' controllata da un impresa di partecipazione assicurativa non soggetta agli obblighi di redazione del bilancio consolidato di cui ai commi 2 e 3, ovvero da un'impresa di riassicurazione o da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, la verifica della solvibilita' della controllante e' effettuata in base al metodo di cui all'articolo 15, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I, II e III del titolo IV. L'ISVAP puo' autorizzare, su richiesta dell'impresa di cui al comma 4, che la verifica della solvibilita' della controllante sia effettuata sulla base del metodo di cui all'articolo 16, nel rispetto delle disposizioni di cui ai capi I, II e III del titolo IV. L'applicazione di tale metodo puo' essere autorizzata solo se tutte le controllate o partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. L'ISVAP, se ritiene che sia inopportuna o fuorviante l'applicazione del metodo di cui all'articolo 14, puo', indicandone le ragioni, imporre alle imprese di cui ai commi 2 e 3, l'utilizzo di uno dei metodi di calcolo di cui agli articoli 15 o 16.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-17;239~art32 · fonte del testo
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