Le deliberazioni del Collegio dei liquidatori che comportano variazioni patrimoniali, remissioni di crediti, rinunzie, transazioni e atti di alienazioni in genere, debbono essere precedute dal parere del Comitato di vigilanza. Il Comitato di vigilanza ha facolta' di sospendere sino alla decisione dei Ministri cui e' devoluta la vigilanza, l'esecuzione delle deliberazioni di cui al comma precedente qualora ritenga, che possa derivarne pregiudizio agli interessi dell'ente.
Testo vigente dal 12 aprile 1948
