Art. 4 — Modalità per l'individuazione delle aree territoriali in cui effettuare la sperimentazione

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro per la solidarieta' sociale, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Statocitta' e autonomie locali, sono individuati i comuni, singoli o associati, nei quali e' realizzata la sperimentazione. L'individuazione e' effettuata tenuto conto:

  • a)dei livelli di poverta';
  • b)della diversita' delle condizioni economiche, demografiche e sociali;
  • c)della varieta' delle forme di assistenza gia' attuate dai comuni;
  • d)della necessita' di una adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la effettiva rappresentativita' dell'intero territorio nazionale;
  • e)della disponibilita' del comune a partecipare alla sperimentazione, anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5.

Testo vigente dal 20 luglio 1998

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237~art4 · fonte del testo