La durata della sperimentazione non puo' essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4. Essa termina comunque il 31 dicembre 2000. Obiettivi della sperimentazione sono:

  • a)verificare l'efficacia di una misura quale il reddito minimo di inserimento ai fini del superamento, in contesti differenziati, del bisogno economico e della marginalita' sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico;
  • b)verificare l'idoneita' e gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli;
  • c)verificare la messa in opera degli strumenti di controllo del reddito;
  • d)individuare strumenti di verifica in itinere e di valutazione finale delle attivita' di integrazione.

Testo vigente dal 20 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-18;237~art2 · fonte del testo