Il concessionario della riscossione e' tenuto a pagare, con i fondi della riscossione, per conto degli uffici finanziari della propria circoscrizione territoriale le somme necessarie per l'esecuzione delle notifiche degli atti dagli stessi emessi. Il pagamento e' effettuato entro i limiti stabiliti con provvedimento autorizzativo emesso dal direttore regionale o compartimentale competente.

Testo vigente dal 26 luglio 1997 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-07-09;237~art11 · fonte del testo