Art. 2 — Iscrizione al registro delle imprese

L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici esercenti attivita' agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile.

Testo vigente dal 15 giugno 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-18;228~art2 · fonte del testo