Art. 5 — Albo regionale
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Provvedimento abrogato dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244.
Abrogato dal 1 gennaio 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 4 novembre 2005 al 1 gennaio 2008. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Coloro che hanno conseguito la laurea magistrale o il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento secondo quanto previsto dal presente decreto sono iscritti, sulla base del voto conseguito nell'esame di Stato abilitante, in un apposito Albo regionale, tenuto presso gli uffici scolastici regionali e distinto per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-10-17;227~art5 · fonte del testo
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