Art. 9 — Misure applicabili nella zona di protezione
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 22 agosto 2003 al 27 settembre 2022. 148 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nella zona di protezione si applicano le misure seguenti:
tolto: a) identificazione di tutte le aziende che sono situate nella zona e che detengono animali di specie ricettiva;
tolto: b) attuazione, da parte dell'autorita' competente, di un programma di sorveglianza epidemiologica basato sul controllo di gruppi di bovini di riferimento, o in loro assenza di altre specie di ruminanti, nonche' di un programma di sorveglianza entomologica; qualora il programma non sia stato fissato in sede comunitaria, esso e' stabilito d'intesa tra il Ministero della salute e le regioni interessate;
tolto: c) divieto di uscita degli animali dalla zona sottoposta a restrizioni sanitarie. Il Ministero della salute puo' adottare deroghe a tale divieto, in caso di comprovata assenza di circolazione virale o di assenza di vettori. A complemento delle misure di cui al comma 1, il Ministero della salute, informandone la Commissione europea, puo' stabilire la vaccinazione degli animali contro la malattia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;225~art9 · fonte del testo
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