Fermo quanto previsto dall'articolo 240, secondo comma, numeri 1) e 2) del codice penale, nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, ((...)) del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. Quando non e' possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilita' di cui al primo periodo, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilita' di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilita', anche per interposta persona.

Testo vigente dal 24 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2023 al 24 gennaio 2026. 6 parole tolte.

… di cui agli articoli 18, commi 1 e 2, 19, commi 1 e 2, tolto: o 20, commi 1 e 2,aggiunto: ... del presente decreto, nonche' delle cose che ne sono il prodotto o il …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221~art21bis · fonte del testo