Gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo ed alla sostituzione dei certificati previsti dal presente decreto, quelli per l'istituzione del registro dei certificati, per l'esecuzione delle visite tecniche, degli accertamenti supplementari e delle ispezioni sono a carico del proprietario o dell'armatore dell'unita' navale o del loro rappresentante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, sulla base della copertura del costo effettivo del servizio, le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono soggette ad adeguamento biennale, con lo stesso criterio della copertura dei costi. Con lo stesso decreto e le medesime modalita' sono, altresi', determinate le tariffe per l'autorizzazione degli organismi di classificazione e per la vigilanza sugli stessi.

Testo vigente dal 20 marzo 2009

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2009-02-24;22~art18 · fonte del testo