Il secondo comma dell'art. 2369-bis del codice civile e' sostituito dal seguente: "In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza piu' elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369, per quelle concernenti la riduzione del capitale, quando non siano imposte dalla legge, e per quelle di fusione e di scissione e' tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di un terzo del capitale sociale.".
Testo vigente dal 23 gennaio 1991
