Dopo la sezione II del capo VIII del titolo V del libro V del codice civile e' inserita la seguente: "Sezione III - DELLA SCISSIONE DELLE SOCIETA' Art. 2504-septies (Forme di scissione). - La scissione di una societa' si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una societa' puo' eseguirsi altresi' mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o piu' societa', preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima. La partecipazione alla scissione non e' consentita alle societa' sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo. Art. 2504-octies (Progetto di scissione). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501-bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle societa' beneficiarie. Se la destinazione di un elemento dell'attivo non e' desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della societa' scissa, e' ripartito tra le societa' beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, cosi' come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della societa' e' solo parziale, tale elemento rimane in capo alla societa' trasferente. Degli elementi del passivo, la cui destinazione non e' desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le societa' beneficiarie, nel secondo la societa' trasferente e le societa' beneficiarie. Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle societa' beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le societa' interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria. Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2501-bis. Art. 2504-novies (Norme applicabili). - Gli amministratori delle societa' partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformita' agli articoli 2501-ter e 2501-quater. La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle societa' beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella societa' scissa. La relazione degli esperti e' regolata dall'articolo 2501-quinquies. Tale relazione non e' richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove societa' e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale. Sono altresi' applicabili gli articoli 2501-sexies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis, 2504, 2504-ter, 2504-quater e 2504-sexies. Art. 2504-decies (Effetti della scissione). - La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le societa' beneficiarie; puo' essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di societa' nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori. Ciascuna societa' e' solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della societa' scissa non soddisfatti dalla societa' a cui essi fanno carico.".

Testo vigente dal 23 gennaio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22~art18 · fonte del testo