Anche nel testo sostituito dall'art. 10, d.lgs. 16 gennaio 1992, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) l'art. 2503 cod. civ. non è suscettibile di interpretazione diversa da quella accolta dalla giurisprudenza sulla disposizione originaria, secondo la quale, in seguito alla fusione per incorporazione di una società di persone in una società di capitali, permane il condizionamento della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi dalla iscrizione della delibera o (solo in ciò risultando innovato il contenuto della norma) dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che sia prevista alcuna comunicazione personale ai creditori al fine di acquisire il loro consenso espresso o presunto alla liberazione medesima. Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della sostanzialmente identica disposizione dell'art. 2503 cod. civ. nel suo testo originario, anche nel testo sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, l'art. 2503 cod. civ. va dichiarato illegittimo, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 cod. civ., dei creditori della società di persone partecipante alla fusione. - V. massima precedente. red.: S.P.
Art. 2503 c.c. · Art. 2499 c.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 10 Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie