L'art. 2503 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 2503 (Opposizione dei creditori). - La fusione puo' essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle societa' che vi partecipano, ((salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis,)) il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito. Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo' disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della societa' di idonea garanzia.".

Testo vigente dal 21 marzo 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 47/1995

    Ha colpito questo articolo
    20 febbraio 1995

    Anche nel testo sostituito dall'art. 10, d.lgs. 16 gennaio 1992, n. 22 (di attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie) l'art. 2503 cod. civ. non è suscettibile di interpretazione diversa da quella accolta dalla giurisprudenza sulla disposizione originaria, secondo la quale, in seguito alla fusione per incorporazione di una società di persone in una società di capitali, permane il condizionamento della liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione, alla mancata opposizione alla fusione nel termine di tre mesi dalla iscrizione della delibera o (solo in ciò risultando innovato il contenuto della norma) dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, senza che sia prevista alcuna comunicazione personale ai creditori al fine di acquisire il loro consenso espresso o presunto alla liberazione medesima. Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale della sostanzialmente identica disposizione dell'art. 2503 cod. civ. nel suo testo originario, anche nel testo sostituito dall'art. 10 del d.lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, l'art. 2503 cod. civ. va dichiarato illegittimo, ai sensi dell'art. 27, legge n. 87 del 1953, nella parte in cui non prevede che la liberazione dei soci illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali anteriori alla fusione consegua esclusivamente al consenso espresso o presunto, nei modi e nel termine di cui all'art. 2499 cod. civ., dei creditori della società di persone partecipante alla fusione. - V. massima precedente. red.: S.P.

    Art. 2503 c.c. · Art. 2499 c.c. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 10 Attuazione delle direttive n. 78/855/CEE e n. 82/891/CEE in materia di fusioni e scissioni societarie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1991

Confronto con la versione in vigore dal 23 gennaio 1991 al 21 marzo 1991. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… deliberazioni delle societa' che vi partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori tolto: anteriore aggiunto: anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-bis, il pagamento dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-16;22~art10 · fonte del testo