Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi ((autorizzati, sul territorio nazionale,)) in cui vengono conservati medicinali ((e sostanze attive)), per accertamenti attinenti a profili di propria competenza. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome ((, per i locali da loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio)).

Testo vigente dal 8 marzo 2014

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Che cosa è cambiato dal 8 marzo 2014

Confronto con la versione in vigore dal 21 giugno 2006 al 8 marzo 2014. 18 parole aggiunte.

… l'AIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi aggiunto: autorizzati, sul territorio nazionale, in cui vengono conservati medicinali aggiunto: e sostanze attive, per accertamenti attinenti a profili di propria competenza. Su richiesta del Ministero della … di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonomeaggiunto: , per i locali da loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art109 · fonte del testo