Art. 8 — Tracciabilità
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
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3 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2009 al 10 giugno 2010. 248 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della tracciabilita' dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari, il "Registro dei fertilizzanti" di cui all'allegato 13, che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il "Registro dei fabbricanti di fertilizzanti" di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la tracciabilita' dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva registrazione sull'origine dei concimi. Essa e' messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoche' il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti. L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1, si effettuano da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali con le risorse umane e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2010, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-29;217~art8 · fonte del testo
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