Art. 14 — Tariffe
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75.
Abrogato dal 10 giugno 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2006
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2009 al 10 giugno 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10 sono coperti con gli introiti conseguenti al pagamento dalle tariffe stabilite sulla base del costo effettivo del servizio. Le predette somme saranno versate su apposito capitolo d'entrata del Ministero delle politiche agricole e forestali per essere successivamente destinate alla copertura dei relativi costi. Gli importi di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 29 APRILE 2010, N. 75
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-29;217~art14 · fonte del testo
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