Art. 10 — Modifica all'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2000 al 9 ottobre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e' sostituito dal seguente: "4. Gli ufficiali, giudicati non idonei all'avanzamento, sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.". Al comma 5 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: "con anzianita' riferita all'anno dell'ultima valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-06-28;216~art10 · fonte del testo
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