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Che cosa è cambiato dal 13 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2014 al 13 marzo 2021. 363 parole tolte, 5 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivita' devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:

tolto: a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera;

tolto: b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;

tolto: c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;

tolto: d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;

tolto: e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;

tolto: f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;

tolto: g) coloro che commercializzano imballaggi con il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. tolto: 9 APRILE 2012 aggiunto: 2 FEBBRAIO 2021, N. tolto: 84. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

tolto: a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;

tolto: b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;

tolto: c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;

tolto: d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;

tolto: e) coloro che importano occasionalmente piccole quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, lettera d). aggiunto: 19

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;214~art19 · fonte del testo