Il comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dai seguenti: " 1. Per la copertura dei posti della qualifica iniziale di magistrato delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, sono banditi dal Presidente della Corte dei conti appositi concorsi. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato, in relazione alle vacanze, dal Presidente della Corte, su delibera del Consiglio di presidenza, d'intesa con la provincia autonoma di Bolzano, rappresentata come previsto dal terzo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni. 1-bis. A detti concorsi possono partecipare anche impiegati della provincia e delle amministrazioni locali che abbiano gli altri requisiti richiesti dalla normativa in materia. 1-ter. I concorsi di cui al primo comma si svolgono a Bolzano.".

Testo vigente dal 1 luglio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-14;212~art9 · fonte del testo