L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente: "Art. 17. - 1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa puo' provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di un anno.".

Testo vigente dal 1 luglio 1999

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-14;212~art10 · fonte del testo