L'accesso ai dati, alle notizie ed alle informazioni autorizzati puo' avvenire mediante interrogazione via terminale, per l'effettuazione di operazioni giornaliere che riguardano un numero limitato di soggetti, ovvero mediante collegamento diretto tra elaboratori. Le modalita' di interconnessione, ancorche' diverse in relazione alle architetture, agli ambienti di sistema collegati ed al tipo di applicazione previste devono essere conformi a quelle codificate da organismi internazionali e di piu' ampia diffusione. Il centro informativo della Direzione generale per l'organizzazione dei servizi tributari indichera' all'amministrazione richiedente le caratteristiche necessarie per l'accesso nelle varie forme previste dal comma 1. I costi per consentire l'accesso, periodicamente determinati, sono a carico delle amministrazioni richiedenti e sono determinati, per ciascun tipo di collegamento, dal centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari sulla base del visto di congruita' dell'ufficio tecnico erariale. I relativi versamenti devono essere annualmente effettuati presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o a mezzo di conto corrente postale sul capitolo 2319 in conto entrate eventuali e di- verse concernenti il Ministero delle finanze; copia della quietanza della tesoreria provinciale e' inviata al centro informativo per l'organizzazione dei servizi tributari.

Testo vigente dal 18 luglio 1991

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-07-12;212~art2 · fonte del testo