Individuazione della autorita' competenti per le sanzioni amministrative All'articolo 13-quater, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 3-ter, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, il Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 275-bis, terzo comma, e 275-ter, terzo comma, del codice penale e, limitatamente alle autorizzazioni concernenti le transazioni finanziarie, dell'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale. L'accertamento e la contestazione delle relative violazioni sono rimessi alle autorita' di cui al comma 1, fatti salvi i poteri di altri organi di polizia giudiziaria.». All'articolo 20 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: ((«3-bis.1 L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della)) legge 9 luglio 1990, n. 185 e' l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:

  • a)articolo 275-bis, terzo comma, del codice penale, nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera d), del medesimo articolo;
  • b)articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, in caso di violazione di obblighi prescritti in autorizzazione rilasciata dalla medesima Unita'». Per i casi di cui all'articolo 275-quater, secondo comma, del codice penale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 relativamente alle transazioni finanziarie, l'autorita' competente all'adozione del provvedimento amministrativo di autorizzazione e' competente anche per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

Testo vigente dal 4 marzo 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 marzo 2026

Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 2026 al 4 marzo 2026. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… 15 dicembre 2017, n. 221, dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-tolto: ter.aggiunto: bis.1 L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 e' l'autorita' competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle seguenti disposizioni:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;211~art9 · fonte del testo