Per le esigenze connesse ai compiti attribuiti dall'articolo 15 della legge 26 giugno 1990, n. 162, il prefetto puo' avvalersi di personale volontario, anche in concorso con gli assistenti sociali coordinatori di cui all'articolo 1. Il personale volontario sara' utilizzato mediante apposite convenzioni conformi ad una convenzione tipo approvata dal Ministro dell'interno. Per l'espletamento del servizio da parte del personale volontario e' richiesto il possesso di uno dei requisiti sottoindicati:

  • a)appartenenza ad enti, associazioni ed organismi, che gestiscono strutture per la riabilitazione ed il resinserimento sociale dei tossicodipendenti, iscritti negli albi di cui all'articolo 93 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'articolo 28 della legge 26 giugno 1990, n. 162, ovvero registrati dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 2 del citato articolo 28;
  • b)appartenenza ad organizzazioni di volontariato o ad associazioni delle famiglie con comprovata competenza nel campo del recupero dei tossicodipendenti;
  • c)essere in servizio o aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione con mansioni attinenti all'assistenza e al recupero dei tossicodipendenti, con particolare riguardo agli assistenti sociali, agli psicologi, ai sociologi e al personale docente che abbia acquisito specifica esperienza ai sensi dell'articolo 86, comma 7, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, come modificato dall'art. 26 della legge 26 giugno 1990, n. 162. Le modalita' per lo svolgimento del servizio da parte del personale volontario sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari sociali, e del tesoro, da adottarsi nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Testo vigente dal 3 agosto 1990

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-07-30;211~art4 · fonte del testo