Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico», contiene:

  • a)i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video ((o anche solo audio o entrambi)), tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;
  • b)le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di video o anche solo audio. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50)).

Testo vigente dal 2 maggio 2024

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Che cosa è cambiato dal 2 maggio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 2021 al 2 maggio 2024. 61 parole tolte, 27 parole aggiunte in 2 capoversi.

a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video aggiunto: o anche solo audio o entrambi, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali …

b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di tolto: servizi di piattaforma per la condivisione di video, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi aggiunto: programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonche' tolto: la aggiunto: in materia di fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive tolto: ed aggiunto: e radiofoniche e i servizi di piattaforma per la condivisione di video aggiunto: o anche solo audio. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MARZO 2024, N. 50.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;208~art1 · fonte del testo