Art. 4 — Consigli scientifici nazionali e assemblea della scienza e della tecnologia
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Abrogato dal 7 giugno 2003
Articolo abrogato dal d.lgs. 4 giugno 2003, n. 127.
Abrogato dal 7 giugno 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1998 al 7 giugno 2003. 322 parole tolte, 10 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: I consigli scientifici nazionali (CSN) sono organi rappresentativi della comunita' scientifica nazionale, universitaria e degli enti di ricerca. I consigli scientifici nazionali, integrati da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, costituiscono l'assemblea della scienza e della tecnologia (AST). Con uno o piu' regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati:
tolto: a) le aree di riferimento e il numero dei CSN;
tolto: b) il numero dei componenti i CSN, non inferiore al cinquanta per cento dei componenti dell'assemblea, la durata del mandato, le modalita' della loro elezione diretta o di secondo grado, l'elettorato attivo e passivo;
tolto: c) il numero complessivo dei componenti l'assemblea;
tolto: d) il numero dei componenti l'assemblea in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche, del mondo della produzione, dei servizi e delle forze sociali, non inferiore ad un terzo del numero complessivo di cui alla lettera c), la durata del mandato e le procedure per la loro designazione;
tolto: e) la sede e il supporto organizzativo e tecnico dei consigli e dell'assemblea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. I consigli eleggono i rispettivi presidenti e l'assemblea elegge un presidente. I consigli e l'assemblea approvano norme interne di organizzazione e di funzionamento. E' esclusa l'attribuzione ai consigli e all'assemblea di compiti decisionali relativamente al finanziamento e alla gestione della ricerca. A seguito delle elezioni e delle designazioni i consigli scientifici nazionali e l'assemblea sono costituiti ed insediati con decreti del Ministro dell' universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I consigli e l'assemblea:
tolto: a) formulano osservazioni e proposte per l'elaborazione e l'aggiornamento del PNR, sulla coerenza con esso dei piani e programmi delle amministrazioni pubbliche e degli enti di ricerca, nonche' circa lo stato e l'organizzazione della ricerca nazionale;
tolto: b) svolgono attivita' di consulenza per conto del CIPE, delle amministrazioni pubbliche, degli enti di ricerca.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-05;204~art4 · fonte del testo
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