All'articolo 2635 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, e' aggiunto in fine il seguente comma: «Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non puo' essere inferiore al valore delle utilita' date o promesse.».

Testo vigente dal 9 novembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-10-29;202~art3 · fonte del testo