Art. 7 — Controlli e verifiche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 febbraio 2011, n. 15.
Abrogato dal 23 marzo 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 febbraio 2011, n. 15.
Abrogato dal 23 marzo 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 23 marzo 2011. 247 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'autorita' competente dispone i controlli sui prodotti di cui all'articolo 1 per verificarne la conformita' alle misure di esecuzione, ovvero ai provvedimenti che ad esse danno attuazione. Per i controlli di cui al comma 1, l'autorita' competente puo' avvalersi, oltre che dei laboratori del Ministero dello sviluppo economico, anche dell'ENEA, dell'APAT o di altri organismi pubblici aventi competenza in materia e puo' avvalersi degli accordi stipulati con la Guardia di finanza per analoghe finalita'. Per tali finalita', i predetti soggetti provvedono a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ad essi in dotazione. Le norme procedurali per i controlli di cui all'articolo 1 sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Le spese relative ai controlli dei prodotti e alle verifiche di conformita' sono poste a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari autorizzati, o, in mancanza di questi ultimi, degli importatori, secondo tariffe e modalita' di versamento, da stabilirsi, sulla base del costo effettivo delle prestazioni, con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi, nel rispetto dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di ciascuna misura di esecuzione, ovvero dei provvedimenti che danno attuazione alle medesime misure. Le predette tariffe sono aggiornate ogni due anni. Al fine di promuovere il conseguimento degli obiettivi della direttiva, il Ministero dello sviluppo economico puo' stipulare un accordo di programma con le parti sociali interessate.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 FEBBRAIO 2011, N. 15
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;201~art7 · fonte del testo
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