Art. 5 — Funzioni dell'autorità competente
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 febbraio 2011, n. 15.
Abrogato dal 23 marzo 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 16 febbraio 2011, n. 15.
Abrogato dal 23 marzo 2011
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2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 2007 al 23 marzo 2011. 213 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'autorita' competente di cui all'articolo 4 svolge le seguenti funzioni:
tolto: a) vigila sul rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento;
tolto: b) organizza controlli e verifiche, su scala adeguata, della conformita' dei prodotti che consumano energia alla pertinente misura di esecuzione applicabile, ovvero al provvedimento che da attuazione alla medesima misura; a tale fine l'autorita' competente puo' esigere la fornitura di tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate, come specificato nelle misure di esecuzione;
tolto: c) obbliga, nel caso di prodotti non conformi ai sensi dell'articolo 9, il fabbricante, il suo mandatario o in sua mancanza l'importatore a rendere i prodotti conformi ed a porre fine alla violazione entro un congruo termine, adottando, se del caso, tutte le misure necessarie per limitare o vietare l'immissione sul mercato e la vendita dei prodotti in questione;
tolto: d) e' responsabile dell'applicazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 10;
tolto: e) irroga le sanzioni di cui all'articolo 18;
tolto: f) garantisce un'efficace sorveglianza del mercato, anche attraverso l'uso di appropriate analisi del mercato e la cooperazione e lo scambio di informazioni con le autorita' competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;
tolto: g) tiene informata la Commissione europea dei risultati della sorveglianza del mercato;
tolto: h) provvede affinche' i consumatori e gli altri interessati possano presentare osservazioni in merito alla conformita' dei prodotti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 16 FEBBRAIO 2011, N. 15
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;201~art5 · fonte del testo
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