Art. 10 — Attività di vigilanza
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 28.
Abrogato dal 2 aprile 2017
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 10 febbraio 2017, n. 28.
Abrogato dal 2 aprile 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2011
Confronto con la versione in vigore dal 5 dicembre 2011 al 2 aprile 2017. 235 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'attivita' di vigilanza e' esercitata dall'Autorita' nazionale designata e, nell'ambito delle rispettive competenze, dalla Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza. E' disposto il sequestro amministrativo, a carico del trasgressore della sostanza chimica in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto. La sostanza importata elencata nella parte 3 dell'allegato 1 del regolamento in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, non conforme alle previsioni del regolamento secondo le prescrizioni del presente decreto, deve essere distrutta a cura e comunque a spese dell'importatore o del detentore. I soggetti che svolgono l'attivita' di vigilanza di cui al presente articolo sono tenuti agli obblighi di riservatezza relativamente, alle informazioni acquisite, in conformita' alla legislazione vigente. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni del presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, allo scopo di incrementare eventualmente le attivita' ispettive, nonche' di predisporre eventualmente un piano di iniziative atte a soddisfare esigenze formative ed informative primarie del sistema pubblico, al fine di promuovere una responsabilita' condivisa nel commercio internazionale di prodotti chimici pericolosi a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, anche attraverso convenzioni stipulate con l'universita' ed enti di ricerca.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2017, N. 28
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-10-27;200~art10 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.