Art. 5 — Comitato etico

Ciascun Comitato etico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, fatta salva la normativa delle Regioni e delle Province autonome, adotta le norme procedurali necessarie all'osservanza dei requisiti stabiliti nel medesimo decreto legislativo, ed in particolare negli articoli 6, 7 e 8, nonche' necessarie all'applicazione di quanto stabilito dal decreto del Ministro della salute in data 12 maggio 2006. I Comitati etici devono, in ogni caso, conservare i documenti essenziali relativi alla sperimentazione clinica di cui al Capo IV per almeno sette anni dopo il completamento della sperimentazione stessa. Parte integrante dei compiti dei Comitati etici e' la trasmissione delle informazioni alle Autorita' competenti e all'Osservatorio nazionale sulle sperimentazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 9 novembre 2007

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-06;200~art5 · fonte del testo