Il quarto comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, e' sostituito dal seguente: "I magistrati assegnati alle sezioni ed agli uffici di procura sono collocati fuori ruolo, ai sensi delle vigenti disposizioni ed in eccedenza ai posti di fuori ruolo previsti per i magistrati della Corte dei conti, e sino a concorrenza del cinquanta per cento dell'organico previsto per dette sezioni".

Testo vigente dal 25 giugno 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-06-18;200~art4 · fonte del testo