Commercializzazione di sementi di varieta' da conservazione Agli agricoltori che producono le varieta' di sementi iscritte nel Registro nazionale delle varieta' da conservazione di cui all'articolo 47, e' riconosciuto, nei luoghi dove tali varieta' hanno evoluto le loro proprieta' caratteristiche, il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varieta' e prodotti in azienda, nonche' il diritto al libero scambio all'interno della «Rete nazionale della biodiversita' di interesse agricolo e alimentare», istituita dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni di cui al presente Capo, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art73 · fonte del testo