Varieta' da conservazione e varieta' di specie ortive prive di valore intrinseco e sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari. Le disposizioni di cui al presente Capo stabiliscono le deroghe applicabili alle specie agrarie e ortive disciplinate dal presente decreto in merito alla conservazione in-situ e all'utilizzo sostenibile di risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:

  • a)per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie e ortive di ecotipi e varieta' naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate da erosione genetica, di seguito denominate «varieta' da conservazione»;
  • b)per l'iscrizione nei Registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive di varieta' prive di valore intrinseco per la produzione orticola a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari, di seguito denominate «varieta' sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari»;
  • c)per la commercializzazione delle sementi e tuberi-seme di patata di tali ecotipi e varieta'.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art47 · fonte del testo