Tracciabilita' dei prodotti sementieri Le ditte sementiere istituiscono sistemi o procedure di tracciabilita' atti a consentire, per ciascun stabilimento, l'identificazione degli operatori professionali che forniscono loro i prodotti sementieri e degli operatori professionali ai quali forniscono ogni unita' di vendita. I sistemi di registrazione di cui al comma 1, adottati dalle ditte sementiere, devono consentire di identificare, in maniera inequivocabile, tutti i prodotti sementieri che entrano nello stabilimento distinguendo fra prodotti destinati ad essere lavorati in conto proprio ovvero per conto terzi e prodotti importati, nonche' tutti i lotti di prodotti sementieri che vengono prodotti, registrando i dati inerenti le lavorazioni cui vengono sottoposti in modo da assicurare la completa tracciabilita' dei lotti commercializzati. Il Ministero o l'organismo delegato verificano la validita' dei sistemi di tracciabilita' adottati.

Testo vigente dal 27 febbraio 2021

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;20~art36 · fonte del testo