Tracciabilita' Gli operatori professionali autorizzati dispongono di sistemi e procedure che consentono di rispettare, per ciascuna unita' di vendita, gli obblighi di tracciabilita' di cui agli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) 2016/2031, compresa la registrazione delle etichette. La ditta vivaistica si puo' approvvigionare all'esterno delle etichette necessarie o procedere alla stampa con propria stampante, e in tali casi deve mantenere la registrazione delle etichette prodotte nel suo sistema di tracciabilita'.

Testo vigente dal 23 febbraio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;16~art32 · fonte del testo