Art. 15 — Abrogazioni
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148.
Abrogato dal 14 novembre 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 6 ottobre 2023, n. 148.
Abrogato dal 14 novembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2018
Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 2018 al 14 novembre 2023. 43 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, e' abrogato. Il rinvio alle norme abrogate, di cui al comma 1, fatto da leggi, da regolamenti e da altre norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del presente decreto e dei provvedimenti ivi previsti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 OTTOBRE 2023, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-02-23;20~art15 · fonte del testo
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