Art. 3
Un rappresentante della Direzione generale degli Istituti di previdenza partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per opere pubbliche, dell'istituto mobiliare italiano e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 febbraio 1981, n. 23
2La L. 10 febbraio 1981, n. 23 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sara' approvato lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che con decorrenza dalla data del predetto decreto e' abrogato "l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'."
Testo vigente dal 19 febbraio 1981
