Un rappresentante della Direzione generale degli Istituti di previdenza partecipa di diritto al Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per opere pubbliche, dell'istituto mobiliare italiano e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 febbraio 1981, n. 23

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La L. 10 febbraio 1981, n. 23 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sara' approvato lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che con decorrenza dalla data del predetto decreto e' abrogato "l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'."

Testo vigente dal 19 febbraio 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1948 al 19 febbraio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 10 febbraio 1981, n. 23

    La L. 10 febbraio 1981, n. 23 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sara' approvato lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche. Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 2) che con decorrenza dalla data del predetto decreto e' abrogato "l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita'."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-21;20~art3 · fonte del testo