Art. 7 — Requisiti specifici per i pulcini di un giorno
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 134.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2015
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 2015 al 27 settembre 2022. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 possono essere oggetto di scambi intracomunitari esclusivamente i pulcini di un giorno che:
tolto: a) provengono da uova da cova che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 6;
tolto: b) se vaccinati, le condizioni di vaccinazione rispondono ai requisiti stabiliti all'allegato III;
tolto: c) al momento della spedizione non presentano sintomi che possono far sospettare la presenza di una malattia secondo quanto previsto dall'allegato II, capitolo II, lettera B, punto 2, lettere g) ed h).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 134
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-12-03;199~art7 · fonte del testo
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