Ai sensi dell'art. 18 del regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, al personale del Corpo della guardia di finanza appartenente ai ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanzieri", e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Testo vigente dal 27 maggio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art76 · fonte del testo