I commi 1 e 2 dell'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono sostituiti dai seguenti: "1. Sono ufficiali della polizia tributaria gli ufficiali e il personale appartenente ai ruoli 'ispettori' e 'sovrintendenti' del Corpo della guardia di finanza. 2. Sono agenti della polizia tributaria gli appartenenti al ruolo 'appuntati e finanzieri' della Guardia di finanza".

Testo vigente dal 27 maggio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art74 · fonte del testo