Art. 39 — Prove d'esame
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.
Abrogato dal 7 luglio 2017
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 7 luglio 2017. 71 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli esami del concorso comprendono:
tolto: a) test culturali di livello;
tolto: b) una prova scritta di composizione italiana;
tolto: c) una prova orale di cultura generale. I test culturali di livello sono destinati ad accertare le abilita' linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche della lingua italiana dei concorrenti. Gli aspiranti che non superano tali test sono esclusi dal concorso. Per lo svolgimento delle prove si osservano, in quanto applicabili, le norme concernenti i pubblici concorsi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;199~art39 · fonte del testo
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