Art. 9 — Ruolo dei sovrintendenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1995 al 9 ottobre 2010. 79 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Il ruolo dei sovrintendenti e' articolato in tre gradi che assumono le seguenti denominazioni:
tolto: a) vice brigadiere;
tolto: b) brigadiere;
tolto: c) brigadiere capo. I sovrintendenti possono trovarsi nelle seguenti posizioni di stato:
tolto: a) in servizio permanente;
tolto: b) in congedo;
tolto: c) in congedo assoluto. La consistenza organica del ruolo di cui al comma 1 e' fissata nel numero massimo di 20.000 unita'. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento all'organico del ruolo degli appuntati e carabinieri.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-05-12;198~art9 · fonte del testo
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