Art. 5 — Sostituzione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 2005 al 9 ottobre 2010. 558 parole tolte, 10 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: L'articolo 14 del decreto legislativo n. 215 del 2001 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Proscioglimento dalla ferma). - 1. Il provvedimento di proscioglimento dalla ferma e' adottato dalla Direzione generale per il personale militare e determina la cessazione del rapporto di servizio. 2. Il proscioglimento dalla ferma e' disposto nei seguenti casi:
tolto: a) domanda presentata dall'interessato per i motivi di cui al comma 3;
tolto: b) perdita permanente dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, salvo quanto previsto dall'articolo 13;
tolto: c) esito positivo degli accertamenti diagnostici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), della legge 23 agosto 2004, n. 226;
tolto: d) perdita dei requisiti morali e di condotta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), della legge n. 226 del 2004;
tolto: e) cause di incompatibilita', di cui all'articolo 12-bis, comma 3;
tolto: f) superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza;
tolto: g) protratto insufficiente rendimento;
tolto: h) grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382, salvo che i fatti siano tali da comportare il deferimento alla commissione di disciplina per l'eventuale perdita del grado;
tolto: i) perdita del grado. 3. La domanda di proscioglimento, di cui al comma 2, lettera a), e' inoltrata dal comandante di corpo alla Direzione generale per il personale militare, corredata del parere dello stesso comandante, il quale puo' esprimersi anche sull'opportunita' di procrastinare l'adozione del provvedimento di proscioglimento per motivate imprescindibili esigenze di impiego. La domanda puo' essere presentata solo per uno dei seguenti motivi:
tolto: a) assunzione presso amministrazioni pubbliche;
tolto: b) gravi condizioni di salute di un familiare convivente, comprovate dalla documentazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica;
tolto: c) arruolamento in una categoria diversa dalla truppa nelle Forze armate, nel Corpo della guardia di finanza, nelle Forze di polizia ad ordinamento civile, nel Corpo militare della Croce Rossa Italiana. 4. Il proscioglimento per esito positivo degli accertamenti diagnostici, di cui al comma 2, lettera c), e' disposto sulla base della documentazione attestante gli accertamenti diagnostici effettuati. 5. L'accertamento della perdita dei requisiti morali e di condotta, di cui al comma 2, lettera d), e' di competenza della Direzione generale per il personale militare. 6. La proposta di proscioglimento per protratto insufficiente rendimento, di cui al comma 2, lettera g), puo' essere avanzata dal comandante di corpo nei casi in cui l'interessato abbia conseguito la qualifica di insufficiente ovvero giudizi negativi in sede di redazione della documentazione caratteristica per un periodo di almeno sei mesi, se volontario in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, e per un periodo di almeno un anno, se volontario in ferma prefissata quadriennale o in rafferma biennale. La proposta deve essere comunque avanzata nei predetti casi, quando essi hanno comportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento per due volte consecutive, ovvero nel caso di mancato superamento dei corsi di formazione previsti per la ferma prefissata di un anno. 7. La proposta di proscioglimento per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare, di cui al comma 2, lettera h), e' avanzata dal comandante di corpo, acquisiti i pareri dei superiori gerarchici del militare, previa contestazione degli addebiti e discolpa dell'interessato. Se i fatti sono tali da comportare l'eventuale perdita del grado, il comandante di corpo trasmette alla Direzione generale per il personale militare gli atti per il deferimento alla commissione di disciplina.".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;197~art5 · fonte del testo
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