Art. 6-bis — Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unità da pesca

Ogni unita' da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e' dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, ((...)), di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO. Tale obbligo e' esteso ad ogni unita' da pesca di qualsiasi bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale. Le unita' da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unita'.

Testo vigente dal 2 ottobre 2012

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Che cosa è cambiato dal 2 ottobre 2012

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 2011 al 2 ottobre 2012. 3 parole tolte.

Ogni unita' da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e' dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, tolto: punto 2-teraggiunto: ..., di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-08-19;196~art6bis · fonte del testo