Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1948
Confronto con la versione in vigore dal 1 aprile 1948 al 9 ottobre 2010. 98 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I paragrafi 2 e 3 dell'art. 14 sono sostituiti dai seguenti: "2. L'assegno miglioramento vitto ordinario spetta a tutti i militari imbarcati e al personale borghese delle mense di bordo. E' sempre ed esclusivamente dovuto alle mense, per le sole giornate di effettiva presenza del personale a bordo, senza eccezione di sorta. Pertanto non e' dovuto a chi per qualsiasi motivo percepisce la razione in contanti alla mano". "3. L'assegno di miglioramento vitto spettante alle mense di bordo deve essere erogato esclusivamente per provvedere all'acquisto di generi alimentari, aromi, condimenti e bevande per integramento della razione alimentare gionaliera".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-24;196~art2 · fonte del testo
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