Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 9, quarto comma, dopo la parola «321», e' inserito il segno di interpunzione: «,» ed e' soppressa la congiunzione: «e» e dopo la parola «346-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 648 e 648-ter.1»;
  • b)all'articolo 240-bis, primo comma, le parole «648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «648, esclusa la fattispecie di cui al quarto comma»;
  • c)all'articolo 648:
  • 1)dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nell'esercizio di un'attivita' professionale.»;
  • 2)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Se il fatto e' di particolare tenuita', si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.»;
  • 3)al terzo comma, la parola «delitto», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «reato»;
  • d)all'articolo 648-bis:
  • 1)al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»;
  • 2)dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;
  • e)all'articolo 648-ter:
  • 1)dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «La pena e' della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;
  • 2)al terzo comma, la parola «secondo» e' sostituita dalla seguente: «quarto»;
  • f)all'articolo 648-ter.1:
  • 1)al primo comma sono soppresse le parole «non colposo»;
  • 2)dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente: «La pena e' della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.»;
  • 3)il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La pena e' diminuita se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.»;
  • 4)al terzo comma, le parole «7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis.1».

Testo vigente dal 30 novembre 2021

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;195~art1 · fonte del testo